Ritardi Aerei

 

viaggiDopo un anno di duro lavoro tutti programmano la meritata vacanza spesso, purtroppo, senza fare i conti con i disservizi. Ed il meritato riposo si trasforma in un vero e proprio incubo!

I mezzi di trasporto vengono presi d’assalto per raggiungere le mete desiderate.

E con l’aumento del numero di utenti sono sempre più frequenti, purtroppo, i problemi legati al viaggio ed alla vacanza. Quante volte però vi è capitato di essere vittima di un considerevole ritardo aereo? Di vedere il vostro bagaglio riconsegnato dopo parecchi giorni ed in molti casi irrimediabilmente  danneggiato. Ma dopo la rabbia e la frustrazione iniziale molti dimenticano i disagi e lo stress subiti (amano raccontare delle disavventure subite senza però far nulla contro i responsabili).

E questo perchè quasi nessuno, spesso per scarsa informazione, conosce i propri diritti e come farli valere!!

Obiettivo dell’ATV è quello di informarvi su quali siano i vostri diritti e su come comportarsi qualora siate vittime di disservizi durante il viaggio.

 

I disservizi che danno diritto ad un congruo risarcimento (secondo quanto stabilito dal Reg. UE n. 261 del 2004) sono i seguenti:

 

1) RITARDO DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO LA PARTENZA DELL’ AEROMOBILE SIA

RITARDATA RISPETTO ALL’ORARIO DI PARTENZA PREVISTO.

Nel caso in cui vi sia un consistente ritardo, di solito dalle 2 ore in su (ma anche in ipotesi di ritardi inferiori qualora abbiano causato ulteriori rilevanti disagi, come ad esempio la perdita di un altro volo),

il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto C. “Assistenza” delle modalità di protezione.

Nei casi in cui il ritardo superi le cinque ore, il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto B. “Rimborso o imbarco su un volo alternativo” delle modalità di protezione.

Inoltre il vettore risponde di tutti i danni subiti dal passeggero, sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale, derivanti dal proprio inadempimento contrattuale.

 

2) NEGATO IMBARCO: SI VERIFICA QUANDO L’AEROMOBILE PARTE MA IL PASSEGGERO NON È IMBARCATO.

Il vettore è obbligato in primo luogo a verificare tramite appello se vi siano dei volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero ed il vettore nonché dell’assistenza indicata al punto B. “Rimborso o imbarco su volo alternativo” delle modalità di

protezione. Solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente, il vettore aereo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti, con l’obbligo di fornire quanto indicato al punto A. “Compensazione pecuniaria”, al punto B. “Rimborso o imbarco su volo alternativo” ed al punto C. “Assistenza” delle modalità di protezione.

 

3) CANCELLAZIONE DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO L’AEROMOBILE NON PARTE.

In caso di cancellazione del volo il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto A.”Compensazione pecuniaria” delle modalità di protezione, a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione:

 con almeno due settimane di preavviso

 nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di due ore prima dell’ orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto

 meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto

La compensazione pecuniaria non è dovuta qualora il vettore possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

 

In tutti i suddetti casi sul vettore aereo grava, come previsto anche dal Regolamento Comunitario n. 261 del 2004 che disciplina la materia relativa ai disservizi in caso di trasporto aereo, anche l’obbligo di assistenza e di protezione nei confronti del viaggiatore. 

 

MODALITA’ DI PROTEZIONE

 

A. COMPENSAZIONE PECUNIARIA

La compensazione pecuniaria prevista ammonta a:

 € 250,00 per le tratte aeree fino a 1.500 Km

 € 400,00 per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km

 € 600,00 per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea.

Il vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due ore, le tre ore o le quattro ore.

 

B. RIMBORSO O IMBARCO SU UN VOLO ALTERNATIVO

Al passeggero deve essere offerta la scelta tra:

 rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure anche per la o le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e

 se del caso volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, non appena possibile

 imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti

Nel caso di città o regioni servite da più aeroporti, le spese di trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione sono a carico del vettore aereo.

 

C. ASSISTENZA

Il passeggero ha diritto a titolo gratuito a:

 pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa

 nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, adeguata sistemazione in albergo

 al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione

 a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un viaggio tutto compreso, la compagnia aerea è tenuta a versare la compensazione all’organizzatore che a sua volta compenserà il passeggero, nei confronti del quale è responsabile per l’adempimento del contratto.

 

Inoltre il passeggero ha sempre diritto di essere informato costantemente sulle cause del ritardo e sull’evolversi della situazione.

Ma quali sono i danni risarcibili?

In estrema sintesi nel danno patrimoniale rientrano tutte le spese che il passeggero ha dovuto affrontare durante l’attesa, quali ad esempio il costo di un altro biglietto per raggiungere la destinazione finale o quello per pasti o bevande.     

Nel danno non patrimoniale rientrano tutti i danni morali, biologici, esistenziali caratterizzati da stress e malessere psico-fisico causati dalle prolungate attese, che in alcuni casi possono arrivare al punto di rovinare parte della vacanza, considerato che la stanchezza accumulata non consente al “passeggero-vittima” di godersi appieno il proprio “bene” vacanza.

Negli ultimi mesi l’ATV, grazie ad un pool di avvocati molto esperti in materia, ha ottenuto numerosissime sentenze di risarcimento per i disagi subiti dai viaggiatori in tutta Italia.