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Dopo un anno di duro lavoro tutti programmano la meritata vacanza spesso, purtroppo, senza fare i conti con i disservizi. Ed il meritato riposo si trasforma in un vero e proprio incubo!
I mezzi di trasporto vengono presi d’assalto per raggiungere le mete desiderate.
E con l’aumento del numero di utenti sono sempre più frequenti, purtroppo, i problemi legati al viaggio ed alla vacanza. Quante volte però vi è capitato di essere vittima di un considerevole ritardo aereo? Di vedere il vostro bagaglio riconsegnato dopo parecchi giorni ed in molti casi irrimediabilmente danneggiato. Ma dopo la rabbia e la frustrazione iniziale molti dimenticano i disagi e lo stress subiti (amano raccontare delle disavventure subite senza però far nulla contro i responsabili).
E questo perchè quasi nessuno, spesso per scarsa informazione, conosce i propri diritti e come farli valere!!
Obiettivo dell’ATV è quello di informarvi su quali siano i vostri diritti e su come comportarsi qualora siate vittime di disservizi durante il viaggio.
I disservizi che danno diritto ad un congruo risarcimento (secondo quanto stabilito dal Reg. UE n. 261 del 2004) sono i seguenti:
1) RITARDO DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO LA PARTENZA DELL’ AEROMOBILE SIA RITARDATA RISPETTO ALL’ORARIO DI PARTENZA PREVISTO.
Nel caso in
cui vi sia un consistente ritardo, di solito dalle 2 ore in su (ma
anche in ipotesi di ritardi inferiori qualora abbiano causato ulteriori
rilevanti disagi, come ad esempio la perdita di un altro volo),
il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto C. “Assistenza” delle modalità di protezione.
Nei casi in
cui il ritardo superi le cinque ore, il vettore ha l’obbligo di fornire
al passeggero quanto indicato al punto B. “Rimborso o imbarco su un
volo alternativo” delle modalità di protezione.
Inoltre il
vettore risponde di tutti i danni subiti dal passeggero, sia di tipo
patrimoniale che non patrimoniale, derivanti dal proprio inadempimento
contrattuale.
2) NEGATO IMBARCO: SI VERIFICA QUANDO L’AEROMOBILE PARTE MA IL PASSEGGERO NON È IMBARCATO.
Il vettore
è obbligato in primo luogo a verificare tramite appello se vi siano dei
volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici
da concordare tra il passeggero ed il vettore nonché dell’assistenza
indicata al punto B. “Rimborso o imbarco su volo alternativo” delle
modalità di
protezione.
Solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente, il vettore
aereo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti, con l’obbligo
di fornire quanto indicato al punto A. “Compensazione pecuniaria”, al
punto B. “Rimborso o imbarco su volo alternativo” ed al punto C.
“Assistenza” delle modalità di protezione.
3) CANCELLAZIONE DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO L’AEROMOBILE NON PARTE.
In caso di
cancellazione del volo il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero
quanto indicato al punto A.”Compensazione pecuniaria” delle modalità di
protezione, a meno che il passeggero non sia stato informato della
cancellazione:
con almeno due settimane di preavviso
nel
periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima, qualora venga
offerto un volo alternativo non più di due ore prima dell’ orario di
partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione
finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo originariamente
previsto
meno di
sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più
di un’ora prima dell’orario di partenza originariamente previsto e di
raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario
d’arrivo originariamente previsto
La
compensazione pecuniaria non è dovuta qualora il vettore possa provare
che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se
fossero state adottate tutte le misure del caso.
In tutti i
suddetti casi sul vettore aereo grava, come previsto anche dal
Regolamento Comunitario n. 261 del 2004 che disciplina la materia
relativa ai disservizi in caso di trasporto aereo, anche l’obbligo di assistenza e di protezione nei confronti del viaggiatore.
MODALITA’ DI PROTEZIONE
A. COMPENSAZIONE PECUNIARIA
La compensazione pecuniaria prevista ammonta a:
€ 250,00 per le tratte aeree fino a 1.500 Km
€ 400,00
per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte
le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km
€ 600,00 per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea.
Il vettore
aereo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria nel caso in cui
al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo
alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo
originariamente prenotato rispettivamente le due ore, le tre ore o le
quattro ore.
B. RIMBORSO O IMBARCO SU UN VOLO ALTERNATIVO
Al passeggero deve essere offerta la scelta tra:
rimborso
entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la
parte del viaggio non effettuata oppure anche per la o le parti di
viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di
viaggio iniziale e
se del
caso volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena
possibile imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale,
in condizioni di viaggio comparabili, non appena possibile
imbarco
su un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di
viaggio comparabili, ad una data successiva a lui più conveniente, a
seconda della disponibilità di posti
Nel caso di
città o regioni servite da più aeroporti, le spese di trasferimento del
passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il quale era
stata effettuata la prenotazione sono a carico del vettore aereo.
C. ASSISTENZA
Il passeggero ha diritto a titolo gratuito a:
pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa
nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, adeguata sistemazione in albergo
al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione
a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
Nel caso di
negato imbarco, nel quadro di un viaggio tutto compreso, la compagnia
aerea è tenuta a versare la compensazione all’organizzatore che a sua
volta compenserà il passeggero, nei confronti del quale è responsabile
per l’adempimento del contratto.
Inoltre il
passeggero ha sempre diritto di essere informato costantemente sulle
cause del ritardo e sull’evolversi della situazione.
Ma quali sono i danni risarcibili?
In estrema sintesi nel danno patrimoniale
rientrano tutte le spese che il passeggero ha dovuto affrontare durante
l’attesa, quali ad esempio il costo di un altro biglietto per
raggiungere la destinazione finale o quello per pasti o bevande.
Nel danno non patrimoniale
rientrano tutti i danni morali, biologici, esistenziali caratterizzati
da stress e malessere psico-fisico causati dalle prolungate attese, che
in alcuni casi possono arrivare al punto di rovinare parte della
vacanza, considerato che la stanchezza accumulata non consente al
“passeggero-vittima” di godersi appieno il proprio “bene” vacanza.
Negli
ultimi mesi l’ATV, grazie ad un pool di avvocati molto esperti in
materia, ha ottenuto numerosissime sentenze di risarcimento per i
disagi subiti dai viaggiatori in tutta Italia.
BAGAGLI
E’
ancora nella memoria di tutti noi quanto è successo quest’estate
all’aeroporto di Fiumicino, dove sono stati smarriti in pochi giorni
più di 10.000 bagagli. A chi non è capitato di vedersi riconsegnato il bagaglio dopo alcuni giorni, e spesso irrimediabilmente danneggiato? Ecco come comportarsi in caso di problemi di questo genere. In
caso di MANCATA RICONSEGNA / DANNEGGIAMENTO del bagaglio registrato (il
bagaglio consegnato al momento dell’accettazione) all’arrivo a
destinazione si deve sporgere reclamo presso gli Uffici Lost and Found
dell’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi Moduli, comunemente
denominati P.I.R. - Property Irregularity Report. SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO Se
entro 21 giorni dall’apertura del “Rapporto di smarrimento bagaglio”
non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, inviare un reclamo
scritto (via fax o preferibilmente per raccomandata a/r) e tutta la
documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela
e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è
viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento. RITROVAMENTO DEL BAGAGLIO SMARRITO In
caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di
effettiva avvenuta riconsegna, inviare un reclamo scritto (via fax o
preferibilmente per raccomandata a/r) e tutta la documentazione di
seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza
Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio
della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute. Ecco la documentazione da spedire in entrambi i casi:
- il
codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure
l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
- l’originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
- l’originale
del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova
dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;
- un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
- un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
- gli
originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata
la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata
dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel
bagaglio;
- indicazione
delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della Banca,
codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non
si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche
l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se
disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).
DANNEGGIAMENTO DEL BAGAGLIOIn
caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla data di
apertura del “Rapporto di danneggiamento bagaglio”, inviare un reclamo
scritto (via fax o preferibilmente per raccomandata a/r) e tutta la
documentazione specificata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela
e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è
viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.
Ecco la documentazione da spedire:
- il
codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure
l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
- l’originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
- l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio;
- l’elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni.
Nel
caso in cui il viaggio in aereo faccia parte di un pacchetto turistico,
il passeggero potrà richiedere il risarcimento sia al vettore aereo che
al Tour Operator.Il
diritto di risarcimento dei danni è soggetto alla prescrizione di due
anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell’aeromobile o
comunque da quello previsto per l’arrivo, purché sia stato presentato
reclamo alla compagnia aerea entro i termini sopra esposti.In
caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio
registrato, il passeggero ha diritto al risarcimento di tutti i danni
patiti, sia di tipo patrimoniale (cioè tutte le spese vive sostenute a
causa dello smarrimento del bagaglio), sia di tipo non patrimoniale
(cioè i danni morali e/o esistenziali subiti a causa dell’impossibilità
di godersi appieno la propria vacanza per lo smarrimento dei propri
beni).Tali
danni sono ancor più gravi qualora si verifichino in occasioni speciali
ed irripetibili, come ad esempio durante il viaggio di nozze od
un’altra ricorrenza speciale.Negli
ultimi mesi l’ATV, grazie ad un pool di avvocati molto esperti in
materia, ha ottenuto numerosissime sentenze di risarcimento per i
disagi subiti dai viaggiatori in tutta Italia.
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