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Statuto
 

Statuto A.T.V. Onlus

Associazione a Tutela del Viaggiatore

 

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c.c., l'associazione denominata:

"ATV" - Associazione a tutela del viaggiatore, organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Essa potrà assumere la denominazione abbreviata di "ATV- ONLUS".

 

Art. 2 - SEDE

L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs.4 dicembre 1997 n° 460, con sede legale in Catania, Via Guzzardi n° 40.

 

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'ATV ONLUS  è un'associazione di utenti e consumatori, è liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa e persegue esclusivamente finalità ed obiettivi di solidarietà sociale e svolge tale attività nel settore della formazione e tutela dei diritti civili.

Essa ha per oggetto di operare sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi turistici e comunque, gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere.

L'associazione, in particolare, promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo, preventivo, contrattuale e giudiziale-risarcitorio, dei fondamentali diritti:

di natura divulgativo-informativa, quale il diritto alla correttezza, il diritto a poter esercitare una libera scelta tra prodotti e servizi competitivi, il diritto di essere rappresentati, il diritto ad un equo ristoro dei danni subiti, il diritto alla tutela economica e del risparmio il diritto alla correttezza, trasparenza,ì ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei servizi contrattuali, concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi turistici.

Di natura informativo-divulgativa ,quali il diritto ad una adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità, nonché, il diritto allo sviluppo ed alla promozione dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti.

Di natura sociale generale, quale il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla tutela della salute, alla erogazione di servizi pubblici e privati secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo ai servizi della filiera turistica e dei trasporti.

L'associazione non persegue fini di lucro.

L'associazione costituisce una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi e per gli effetti di cui al D Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460; la stessa fa uso della propria denominazione ed di qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta a terzi, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero dell'acronimo Onlus.

 

Art. 4 - ATTIVITA'

Per realizzare il proprio oggetto sociale l'associazione potrà porre in essere le seguenti attività   (elencate con finalità esemplificativa non esaustiva).

-la promozione di studi ed iniziative giuridiche e di orientamento della pubblica opinione, tese all'attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi della filiera turistica e dei trasporti, e, comunque, gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere;

-favorire l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti;

-promuovere iniziative di formazione e d'informazioni alla collettività, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale, onde stimolare l'esigenza di trasparenza anche per il tramite della sinergica utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa;

-promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale lo svolgimento di ricerche sui temi inerenti l'oggetto sociale;

-Lo svolgimento, nell'ambito della legislazione vigente,inerentemente l'oggetto dell'attività  sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento dell'oggetto sociale;

-promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli, convenzioni, eccetera con altre associazioni di consumatori con enti organismi ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di categoria, soggetti economici pubblici e privati, eccetera sui temi inerenti l'oggetto sociale;

-promuovere interventi per il controllo della conformità a legge e a principi etici della pubblicità commerciale;

-promuovere strutture stabili per l'assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori ed agli utenti sui temi inerenti l'oggetto sociale;

-promuovere l'attività di edizione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione, su supporti cartacei o informatici e telematici, sui temi inerenti l'oggetto sociale;

-rappresentare ed assistere gli interessi dei singoli consumatori ed utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza di autorità di settore, sui temi inerenti l'oggetto sociale;

-promuovere l'evoluzione della legislazione sopranazionale, nazionale e regionale in materia di diritti civili dei consumatori e degli utenti, in sintonia con i principi espressi nel presente statuto.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse e comunque in via non prevalente;

 

Art. 5 - SOCI

Possono essere soci ordinari le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'associazione ed il presente statuto.

La qualità di socio si acquista mediante domanda diretta alla sede legale ed è attribuita mediante deliberazione del comitato direttivo con voto insindacabile, previa corresponsione della quota associativa.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per comportamenti contrari all'attività dell'associazione, per gravi inadempienze statutarie. Il relativo provvedimento è assunto dal comitato direttivo.

I soci si distinguono in:

a) soci fondatori, ovvero coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo;

b) soci onorari, ovvero coloro che sono proclamati tali dall'assemblea degli aderenti su proposta del comitato direttivo e sono scelti tra coloro che si sono meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità dell'associazione;

c) soci ordinari, ovvero coloro che richiedano e siano ammessi per deliberazione del comitato direttivo.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie che verrà fissata in ogni anno dal consigli direttivo.

Le quote annuali devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili se non nel caso di successione causa mortis.

Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

 

Art. 6 - CARICHE SOCIALI

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci. I soci ordinari possono accedervi purché siano ammessi da almeno un anno. Le dimissioni dalle cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento dell'accettazione da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario.

Le cariche sociali sono assunte a titolo volontario e gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute.

 

 Art. 7 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che comunque le pervengono per effetto di acquisti, donazioni, legati, successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo. L'associazione provvede al proprio finanziamento con le quote annuali dei soci.

 

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

l'assemblea dei soci;

il comitato direttivo;

il presidente;

il collegio dei revisori dei conti;

 

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente su deliberazione del comitato direttivo; l'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, hanno diritto a partecipare all'assemblea generale tutti i soci iscritti alla associazione in regola con il pagamento delle quote di contributo associativo. Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di un associato.

La convocazione dell'assemblea avverrà, almeno otto giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta anche elettronica, Fax, (tutti preventivamente comunicati al comitato direttivo) o telegramma.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e di eventuali regolamenti adottati e per la nomina degli organi dell'associazione.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due/terzi degli associai aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle delibere aventi ad oggetto la modifica del presente statuto, nonché lo scioglimento anticipato dell'associazione la nomina e la revoca dei liquidatori, la devoluzione del patrimoni che potranno essere discusse e deliberate solo con la presenza di almeno quattro/quinti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della, maggioranza dei presenti.

Ogni socio maggiorenne, quale ne sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni assembleari, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e la modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

 

Art. 10 - COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo d undici membri, eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, il vice presidente ed il segretario che potrà svolgere le funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il comitato direttivo è convocato dal presidente, o in mancanza dal vice presidente, con avviso contenete l'ordina del giorno spedito con lettera posta anche elettronica telex o telefax, preventivamente comunicati almeno dieci giorni prima dell'adunanza.(salvi i casi d'urgenza in cui la convocazione potrà avvenire mediante telex telefax o mail preventivamente comunicati al comitato almeno cinque giorni prima).

Esso è altresì convocato quando ne faccia richiesta almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più componenti del comitato direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale in favore dell'associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso d'esercizio venissero a mancare uno o più membri del comitato i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei membri sostituiti

Il comitato direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Al comitato direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinari dell'associazione, la organizzazione e promozione dell'attività sociale l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Sono compiti del comitato direttivo:

  • a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
  • c) fissare le date delle assemblee dei soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea qualora lo ritenga necessario o venga chiesto dai soci;
  • d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  • e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

 

Art. 11 - IL PRESIDENTE

Il presidente (insieme al vicepresidente in caso di assenza od impedimento) è il legale rappresentante dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

 

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea anche tra persone non associate. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ad essi spetta il compito di:

  • a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa, redigere collegialmente la relazione sui bilanci da presentare all'assemblea;
  • b) vigilare e controllare che siano seguite le norme statutarie.

 

Art.13 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario cominciano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art.14 - UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

È fatto divieto all'ente di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione della attività istituzionali o di quelle ad esse strettamente connesse.

 

Art. 15 - SEZIONI

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrai ù opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art. 16 - DURATA E SCIOGLIMENTO

L'associazione ha durata sino al 31 dicembre 2040, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei soci

In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra onlus o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

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