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CANCELLAZIONE DEL VOLO PDF Stampa E-mail

SI VERIFICA QUANDO L’AEROMOBILE NON PARTE.

In caso di cancellazione del volo il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto A.”Compensazione pecuniaria” delle modalità di protezione, a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione:

 con almeno due settimane di preavviso

 nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di due ore prima dell’ orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto

 meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto

La compensazione pecuniaria non è dovuta qualora il vettore possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

 

In tutti i suddetti casi sul vettore aereo grava, come previsto anche dal Regolamento Comunitario n. 261 del 2004 che disciplina la materia relativa ai disservizi in caso di trasporto aereo, anche l’obbligo di assistenza e di protezione nei confronti del viaggiatore.
 
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