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SI VERIFICA QUANDO
L’AEROMOBILE NON PARTE.
In caso di cancellazione
del volo il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al
punto A.”Compensazione pecuniaria” delle modalità di protezione, a meno che il
passeggero non sia stato informato della cancellazione:
con almeno due
settimane di preavviso
nel periodo compreso
tra due settimane e sette giorni prima, qualora venga offerto un volo
alternativo non più di due ore prima dell’ orario di partenza originariamente
previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario
di arrivo originariamente previsto
meno di sette giorni
prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima
dell’orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la
destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente
previsto
La compensazione
pecuniaria non è dovuta qualora il vettore possa provare che la cancellazione
del volo sia stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero
comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del
caso.
In tutti
i suddetti casi sul vettore aereo grava, come previsto anche dal Regolamento
Comunitario n. 261 del 2004 che disciplina la materia relativa ai disservizi in
caso di trasporto aereo, anche l’obbligo di assistenza e di protezione nei
confronti del viaggiatore.
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